La
bigenitorialità1
è un concetto
etico-sociale,
l’aspetto etico dell’essere genitori ed il diritto dei figli di
avere il supporto di entrambi i genitori. La bigenitorialità è un
processo
umano e culturale, è fare e saper fare i genitori.
Doverlo
specificare con un termine ed un concetto manifesta la mancanza
di assunzione di responsabilità
di un ruolo personale e sociale. Doverlo specificare con un termine
ed un concetto è la finzione
e la stupidità di rivendicare il dovere di esercitare quello che non
si è per propria scelta.
La
bigenitorialità, proprio per questo, non
può essere esatta (reclamata) come conseguenza di una separazione.
Se all’interno di un nucleo familiare la bigenitorialità c’è, o
non c’è, è
un fatto antecedente
ad ogni allontanamento dei genitori. Nelle situazioni veramente
conflittuali la bigenitorialità non c’è mai stata.
La
partecipazione attiva ai processi educativi, ai bisogni ed alle
esigenze, all’assistenza ed alle cure, all’istruzione ed
all’educazione, è essa stessa responsabilità genitoriale nei
riguardi dei figli. Per questo la bigenitorialità, se deve esistere
una legge che se ne occupi, può essere solo e meramente educazione
all’essere genitore,
movimento culturale in evoluzione attraverso i cambiamenti dei ruoli
delle donne e degli uomini verso una nuova dimensione genitoriale. Si
dovrebbe rivolgere quindi ai genitori.
La
bigenitorialità non
può essere usata strumentalmente
della legge, che - in questo caso – non tutela il diritto del
minore e non svolge educazione culturale nei confronti delle
responsabilità dei genitori.
Il
diritto del minore a mantenere un rapporto
continuo ed equilibrato con entrambi i genitori è diciplinato
dall’art. 337/ter del codice civile, e prevede che il minore
mantenga rapporti equilibrati ed armoniosi anche con gli ascendenti
ed i parenti di entrambi i genitori2.
La
legge 54/20063
norma la bigenitorialità
come diritto dei figli,
in base al concetto di centralità del minore nei casi di separazioni
e divorzi, e come riconoscimento del minore a mantenere invariati i
rapporti con entrambi i genitori.
Il
Registro
della Bigenitorialità,
tanto vicino a quel ddl Pillon che mina i diritti e le libertà delle
donne e dei minori, è uno strumento che nasce idealmente dieci anni
fa dalle teorie di Camerini, Maglietta4
e altri, che hanno trovato amplificazione in Rai con il “portavoce”
Tiberio Timperi.
Cosa
dice il Registro della Bigenitorialità?
Che, in separazione, non entrambi i genitori, ma solo uno
solo dei due, generalmente quello non collocatario, potrà iscrivere
in un’apposito albo i dati relativi al/ai figlio/figli per ricevere
le comunicazioni anagrafiche, sanitarie e scolastiche;
ovvero che l’iscrizione possa essere richiesta anche da
un solo genitore senza il consenso dell’altro,
che la cancellazione possa avvenire solo su richiesta del primo, e
che in taluni casi sia prevista la possibilità di comunicare i dati
del registro anche a soggetti non pubblici quali gli Ordini
professionali.
Ma
quali sono le informazioni anagrafiche, sanitarie e scolastiche che
il genitore non collocatario otterrebbe?
-
Anagrafiche: eventuale cambio di residenza del genitore ove il minore è collocato (l’accesso alle banche dati anagrafiche è esistente ed accessibile);
-
Sanitarie: pediatra (che un genitore non conosca il nome del pediatra che ha in cura i figli è significativo di disinteresse, quindi di inesistenza di bigenitorialità), vaccinazioni (il libretto delle vaccinazioni viene rilasciato dai presidi vaccinali in un’unica copia, una seconda copia può essere prodotta in caso di smarrimento del documento originale, inoltre presso i comuni - fino ai dati 1986 - e le Asl è possibile richiedere il certificato storico delle vaccinazioni);
-
Scolastiche: pagelle ed andamento scolastico (oggi le scuole sono dotate del cosiddetto registro elettronico: ogni studente ha un ID collegato ad una ed una sola mail perché diversamente sarebbe improponibile, certamente inutile e aumenterebbe i costi per la realizzazione di modifiche del sistema operativo. Per ovviare a questo basterebbe un indirizzo di posta elettronica congiunto – tipo: genitorialunnoXX@……. – attraverso il quale ciascun genitore può verificare assenze, voti, ritardi del figlio, prenotare i colloqui con i docenti e tutte quelle informazioni che fino ad alcuni anni fa arrivavano a casa con materiale cartaceo. Inoltre i siti di ogni istituto scolastico sono consultabili liberamente per conoscere tutto sulla scuola e leggere le circolari che producono informazioni su scioperi, assemblee, problemi di qualsiasi genere legati alla sede scolastica, nonché sulle uscite scolastiche, i campi scuola con tanto di costo che la famiglia deve sostenere).
Le
statistiche,
e maggiormente la quotidianità attorno
a noi, evidenziano la sempre
minima percentuale di padri che si occupano con partecipazione attiva
continua ed armoniosa:
minima presenza nelle scuole (accompagnamento e ritiro degli alunni,
presenza nei consigli di classe e d’istituto, presenza nei colloqui
con i docenti), minima presenza negli ambulatori pediatrici e
vaccinali, e sopratttto quel misero 15% del dato Inps 2015 di padri
che hanno beneficiato del congedo di paternità.
E’
semplice prevedere che più che strumento utile per il “processo
armonioso” del rapporto genitore/figlio, si trasformi in un
monitoraggio
quotidiano verso le donne, con conseguente creazione di ulteriori
conflittualità.
Come
già espresso: la
bigenitorialità esiste di per sé, o non esiste,
all’interno della famiglia ed oltre la struttura della famiglia al
di là della separazione. Aver bisogno, reclamare per legge qualcosa
che dovrebbe appartenere alla propria identità è una finzione e un
inganno inaccettabile. Significa credere che tutti quei padri
separati/divorziati che si disinteressano dei propri figli, che non
versano gli alimenti stabiliti in sentenza, che non rispettano il
diritto/dovere di visita, agiscano così per colpe altrui. Eppure,
molto silenziose, esistono le associazioni delle madri sole che
denunciano; i dati Istat 2016 evidenziano che un
sesto delle famiglie italiane sono monogenitoriali con una madre
capofamiglia, che
l’11,8% di
queste sono in povertà assoluta ed
il 42,1% a
rischio povertà ed esclusione sociale.
Non
è la nostra una posizione isolata; sono note le perplessità di
Luigi
Fadiga,
già Presidente del Tribunale dei Minori di Roma e già Garante per
l’Infanzia dell’Emilia Romagna: “… non è certo volontà di
chi scrive minimizzare gli effetti derivanti dalla negazione della
figura di un genitore in vantaggio dell’altro o di rifiutare a
priori la bontà di un’iniziativa, che è certamente significativa
sotto il profilo culturale, ma il
registro della bigenitorialità sembrerebbe
più volto a tutelare i diritti degli adulti che quelli dei minori
coinvolti
per i quali, ai fini pratici, non cambierebbe molto.
Una
tale ottica presenta infatti il
rischio di contribuire ad aumentare il livello di conflittualità tra
i genitori con ricadute sul minore stesso,
che si vedrebbe così coinvolto in ulteriori dinamiche oppositive.”
E’
grave inserire un dovere nella sfera dei diritti, questi possono
anche non essere esercitati; ma ancor più grave è aver spacciato
dei doveri per diritti.
Un
genitore che si separa si
interessa del figlio,
non
ha bisogno del registro;
se
ne disinteressa? … è per questi la legge:
il registro lo renderà genitore amoroso5?
E’ una menzogna; tutta la legge sulla bigenitorialità si fonda su
una menzogna, quella di mistificare
come diritto/volontà di seguire un figlio da parte di un soggetto
che ha già alienato da sé questa volontà/capacità, sottilmente
addossando la colpa della sua mancanza all’altro genitore.
Non tutti gli “inadempienti” al dovere di genitore sono uomini,
molti si, sappiamo che il grande peso è su noi donne, e non
possiamo accettare di dover sopportare anche il peso di una menzogna.
1Bigenitorialità
s. f. La condizione di genitore esercitata congiuntamente dal padre
e dalla madre. Dal Vocabolario Treccani online
http://www.treccani.it/vocabolario/bigenitorialita_(Neologismi)/. Ci
si chiede cosa c’entri il Registro con una funzione da esercitare
“congiuntamente”; ne parleremo in seguito.
2Infatti
alcuni atti relativi al minore devono essere compiuti comunque da
entrambi gli esercenti la potestà genitoriale (ad esempio:
richiesta di documenti, iscrizioni scolastiche, tra cui la scelta di
avvalersi dell’insegnamento di religione).
3La
legge 54/2006 è formulata sull’appello della Convenzione
Universale dei Diritti dell’Infanzia, ratificata in Italia con la
legge 176/1991 e sulla Convenzione Europea dei Diritti del
Fanciullo, ratificata in Italia con la legge 77/2003.
4Anche
di Lopez, di Pingitore, delle tante associazioni di padri separati
per il diritto alla bigenitorialità, di Fendai, di Crescere
Insieme, di Uomini 3000, di Genitori Sottratti, di Centro
Antiviolenza Bigenitoriale, di Adiantum e altre svariate
corporazioni.
5Esistono
purtroppo alcuni casi limite, gravissimi, che sono regolati volta
per volta dal giudice, sui quali nulla potrebbe un registro.
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